STATUTO “ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SOGNO DI GIULIETTA”
Art. 1. Costituzione e sede. È costituita l’Associazione diPromozione Sociale denominata “Associazione Culturale il sogno diGiulietta”. L’Associazione assumerà nella propria denominazionela qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale) solosuccessivamente e per effetto dell’iscrizione al Registro UnicoNazionale del Terzo Settore, tale denominazione verrà inserita nellecomunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivoche l’Associazione intenderà adottare. L’Associazione ha sede inVia Cadorna n. 2 Vogogna (VB). L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nelladenominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel RegistroUnico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comunepotrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non comportomodifica statutaria.
Art.2. Denominazione. L’associazione“Associazione Culturale Il sogno di Giulietta”di seguito denominata anche “Il sogno di Giulietta” o“Associazione” per brevità, siispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo dilucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Art.3. Finalità e attività di interesse generale. L’associazioneopera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalitàciviche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in viaprincipale in favore dei propri associati, di loro familiari o diterzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5del Codice del Terzo Settore:
Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche oricreative di interesse sociale, incluse attività, ancheeditoriali, di promozione e diffusione della cultura e della praticadel volontariato e delle attività di interesse generale di cuiall’articolo 5 del CTS.
Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi dellalegge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché leattività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
Organizzazione e gestione di attività turistiche di interessesociale, culturale o religioso;
Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione delladispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, allaprevenzione del bullismo e al contratto della povertà educativa.
Art.4. Scopi. L’associazionesi prefigge lo scopo di:
Promuovere il gusto dellalettura e della scrittura;
Contribuire a diffondereinformazioni e notizie relative al mondo dei libri e della lettura;
Favorire rapporti continuativicon Scuole, Biblioteche e altre Associazioni Culturali;
Proporsi come luogo d’incontroe di aggregazione;
Organizzare attività,manifestazioni, laboratori, corsi di formazione nonché incentivareattività di partenariato e scambi culturali in genere;
Realizzaree favorire la partecipazione della collettività e dei propriassociati a manifestazioni, eventi, incontri.
Lo scopo dell’Associazione èraggiunto attraverso la promozione e l’organizzazione di eventiculturali, in particolare incontri con gli autori, rassegnaletteraria, corsi di scrittura e lettura, viaggi culturali/religiosi,proiezione di film culturali, laboratori, serate letterarie, venditalibri usati, spettacoli, presentazioni libri di terzi, concorsiletterari per ragazzi, nonché attraverso la promozione el’organizzazione di altre manifestazioni, eventi e spettacoli divario genere.
Art.5. Svolgimento attività. Perlo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvaleprevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associatio delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimentodei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche adaltri organismi, tra cui le reti associative, di cui condividefinalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privatial fine del conseguimentodelle finalità statutarie.
Art.6. Attività diverse da quelle di interesse generale. Ai sensidell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgereanche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale,purché secondarie e strumentali. L’individuazione di tali attivitàsarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.L’Associazione potrà svolgere attività di somministrazione dialimenti e bevande, vendita di gadget, promozione di corsi,organizzazione di eventi. Tale elencazione non si considera esaustivae pertanto il Consiglio Direttivo potrà individuare ulterioriattività, nel rispetto delle condizioni di secondarietà estrumentalità definiti dal CTS o dal Decreto Ministeriale.
Art.7. Soci. Possonodiventare soci dell’associazionetutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gliscopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, versando unaquota associativa stabilita annualmente dall’assemblea.
Possono essere ammessi tutti icittadini, anche stranieri e non residenti, secondo le modalità e itermini indicati al paragrafo successivo. Possono essere ammessi comeassociati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, acondizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta percento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
Il mantenimento della qualificadi socio è subordinato al pagamento della quota associativa annualenei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
Art.8. Domanda di ammissione del socio. L'ammissionedi un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatoriper motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici oreligiosi. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alConsiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà, alla prima riunioneutile, sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissionedell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro soci.
Art.9.Rigetto istanza diiscrizione socio. Ilrigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato periscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni.In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà dipresentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame larichiesta nel corso della sua prima riunione.
Art.10. Diritti e doveri dei soci. Isoci hannoil diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziativedell’associazione, di partecipare con diritto di voto alleassemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere leattività comunemente concordate.
Ciascun socio ha diritto diesaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi alPresidente e da evadersi entro 15 giorni.
Essihanno, inoltre, il diritto di recedere, conpreavviso scritto di almeno 8 giorni,dall’appartenenza all’associazione, senza alcuna restituzionedella quota di ingresso.
I diritti di partecipazione nonsono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versatanon è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l’obbligo dirispettare e di far rispettare le norme dello statuto e deglieventuali regolamenti.
I soci che abbiano cessato diappartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimoniodella stessa.
Art. 11. Perdita della qualità di socio. La qualità di sociosi perde:
per morte;
per morosità nel pagamento della quota associativa;
dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avràdecorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento dellaquota sociale per l’anno in corso;
per esclusione.
Perdono la qualità di socio peresclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplinae/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione dinorme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguataragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita della qualità disocio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimentodi esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giornidi tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entroe non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
Art. 12. Volontari. Sono volontari gli associati cheaderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modopersonale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro,neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.L’Associazione iscriverà il volontario, che presta attività inmodo non occasionale, in un apposito registro, inoltre provvederà adassicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allosvolgimento dell’attività di volontariato, nonché per laresponsabilità civile verso i terzi.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modonemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto lespese effettivamente sostenute e documentate per l'attivitàprestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamentestabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spesedi tipo forfetario.
Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spesesostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte diuna autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo chestabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per lequali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma dirapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapportodi lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio oassociato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvigli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Art.13. Sostenitori. Possonoaltresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte lepersone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributoeconomico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto divoto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno ildiritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta involta intraprese dall’associazione.
Art. 14. Lavoratori dipendenti. L’associazione puòassumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoroautonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché nonvolontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delleattività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presentestatuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, ilnumero dei lavoratori impiegati nell’attività non può esseresuperiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 percento del numero degli associati.
Art.15. Organi sociali e cariche elettive. Sonoorgani dell’associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
l’Organo di controllo, laddoveeletto;
Il Revisore dei conti, laddoveeletto.
Tutte le cariche sociali sonoelettive.
Art.16. L’Assemblea. L’Assembleaè organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associatoha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almenotre mesi.
L’Assemblea è presieduta dinorma dal Presidente che la convoca:
almeno una volta all’anno;
entro quattro mesi dallachiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
ogni qualvolta lo ritenganecessario il Consiglio Direttivo;
quando ne è fatta richiestamotivata da almeno un decimo degli associati.
Per convocare l’Assemblea, ilConsiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’oradella prima convocazione e il giorno e l’ora della secondaconvocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo allaprima.
Art.17. Convocazionedell’assemblea. L’Assembleaè convocata almeno 10 giorni prima del giorno previstomediante invio di lettera raccomandata a.r. o pec, ovvero consegnataa mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail,ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezzadell’avvenuta ricezione della convocazione.
L’avviso di convocazione devecontenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordinedel giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All’Assembleasono convocati tutti isoci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivodell’Assemblea.
Art.18. Compiti dell’Assemblea. L’Assembleaha i seguenti compiti:
discute ed approva il bilancio;
approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
definisce il programma generale annuale di attività;
procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandonepreviamente il numero dei componenti;
procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componentidell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero deicomponenti;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato dellarevisione legale dei conti;
discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assemblearied ogni altro eventuale regolamento predisposto dal ConsiglioDirettivo per il funzionamento dell’associazione;
delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali epromuove azione di responsabilità nei loro confronti;
ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita dellaqualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all’art. 11;
delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento diesclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o lascissione dell’associazione;
discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine delGiorno;
delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’attocostitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art.19. Delibere assembleari. L’Assembleaè validamente costituita con la presenza di almeno la metà degliassociati, presenti in proprio oper delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calceall'avvisodi convocazione; mentre inseconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque siail numero degli intervenuti.Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tredeleghe.
È possibile l’interventoall’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovverol’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,purché sia possibile verificare l’identità dell’associato chepartecipa e vota.
Le deliberazioni dell’Assembleasono prese a maggioranza dei voti.
Art.20. Modifichestatutarie. Per lemodifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno trequarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza deipresenti.
Per lo scioglimentodell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assembleadelibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.21. Delibere. Nelledelibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano laloro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hannovoto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Perl’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto ascrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sonoimmediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi deldibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assembleae sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Art.22. Consiglio Direttivo. IlConsiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primiamministratori che sono nominati dall’atto costitutivo. Esso durain carica tre anni e isuoi componenti sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandaticonsecutivi.
La maggioranza dei componentidevono essere scelti tra le persone fisiche associate ovveroindicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suoufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è statocondannato ad una pena che importa l’interdizione, anchetemporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitareuffici direttivi.
I consiglieri entro 30 giornidalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nelRegistro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito,indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e ladata di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali diessi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando sedisgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanzaattribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioninon sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Uniconazionale del Terzo settore.
Art.23. Convocazioni. IlConsiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi siamateria su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno unterzo dei consiglieri.
Laconvocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede socialealmeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviataalmeno 5 giorni primadella riunione stessa. La partecipazione al Consiglio Direttivo, puòavvenire anche con l’utilizzo di tecnologie telefoniche/internet,purchè sia possibile riscontrare l’identità del partecipante.
In casi di urgenza, il Consigliodirettivo può essere convocato anche per le vietelefoniche/internet, con sole 24 ore di preavviso.
Le riunioni sono valide quando viinterviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese amaggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi dinomine o comunque riguardanti le persone.
Art.24. Poteri del Consiglio Direttivo. IlConsiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestionedell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessarioper la realizzazione del programma di attività che non sia riservatoper Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
elegge tra i propri componenti il presidente;
elegge tra i propri componenti il vice presidente;
elegge il tesoriere e il segretario;
attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
predispone e propone all’Assemblea il programma annuale diattività;
individua le attività diverse da quelle d’interesse generaleesperibili dall’associazione;
predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presentaall’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilanciosociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la suaapprovazione;
conferisce procure generali e speciali;
assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandonemansioni, qualifiche e retribuzioni;
propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamentodell’associazione e degli organi sociali;
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dalPresidente;
delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
Art.25. Dimissioni di uno o più consiglieri. Incaso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, ilConsiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoriadei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente,indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso,i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in caricaall’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri innumero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assembleaper nuove elezioni.
Art.26. Presidente. IlPresidente è il legale rappresentante dell’associazione ed hal’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il ConsiglioDirettivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e aqualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte dei suoipoteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dalVice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessitàpuò adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratificadel Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondatimotivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi rispondepersonalmente il Presidente.
Art.27. Tesoriere. AlTesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabilie di predisporre il bilancio sullabase delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Al Tesoriere può essereconferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresala facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni ditraenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso ecomunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioniaffidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dalPresidente del Consiglio per importi il cui limite massimo vienedefinito dal Consiglio Direttivo.
Art.28.Segretario.Al Segretariospetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali dellesedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libriaffidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Art.29. Organodi controllo. Qualorai ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo,anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applical'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo dicontrollo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cuiall'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso diOrgano di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essereposseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dellostatuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezzadell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suoconcreto funzionamento.
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggiodell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilitàsociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto inconformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice delTerzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti delmonitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momentoprocedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e dicontrollo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notiziesull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo puòinoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31,comma 1,del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In talcaso, l’Organo è costituito da revisori legali iscrittinell’apposito registro.
Inoltre,l’Assemblea dei socielegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno inragione della complessità delle attività organizzate o in ragionedella rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Art. 30. Revisore legale dei conti. Se l’Organo di controllonon esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisitiprevisti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominareun Revisore legale dei conti o una Società di revisione legaleiscritti nell'apposito registro.
Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva distabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e ilnumero dei componenti.
Inogni caso, l’Assembleadei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritengaopportuno in ragione della complessità delle attività organizzate oin ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Art.31. Patrimonio,esercizio sociale e bilancio.Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con lachiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovràessere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattromesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio è formato dallostato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione deiproventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione dimissione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico egestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento dellefinalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite,proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 ilbilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziarioper cassa.
Art. 32. Entrate. Le entrate dell’associazione sonocostituite da:
quote associative degliaderenti;
contributi di privati, delloStato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzionipubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentateattività o progetti;
donazioni e lascititestamentari;
rimborsi derivanti daconvenzioni;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttivemarginali;
ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art.6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentalirispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 delpresente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario estrumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interessegenerale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in unaannotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativaal bilancio.
L’Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi anche informa organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni alpubblico attraverso la cessione o erogazione di beni di modicovalore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari edipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza ecorrettezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, inconformità a linee guida adottate con Decreto del Ministro dellavoro.
Art.33. Patrimonio sociale. Ilpatrimonio sociale è costituito da:
beni immobili e mobili;
azioni, obbligazioni e altrititoli pubblici e privati;
donazioni, lasciti o successioni;
altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art.34. Patrimonio sociale. Ilpatrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti,nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalitàdell’associazione.
Le quote sociali sonointrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di unsocio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
È vietata la distribuzione,anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riservecomunque denominate a fondatori, associati, lavoratori ecollaboratori, amministratori ed altri componenti degli organisociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi discioglimento individuale del rapporto associativo.
Art.35. Librisociali.L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
libro degli associati;
libro delle adunanze e delledeliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anchei verbali redatti per atto pubblico;
libro delle adunanze e delledeliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organisociali.
Art.36.Pubblicità etrasparenza.Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità etrasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione,con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ailibri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delleadunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consigliodirettivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.Tali documenti sociali devonoessere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nelcaso in cui siano conservati presso professionisti di cuil’associazione si avvale.Le richieste di acceso alladocumentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.
Art. 37. Bilancio sociale e informativa sociale. Sericavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sonosuperiori a 1 milione di euro, l’Associazione dovrà pubblicareannualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sitointernet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2,art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi ocorrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degliorgani di controllo e ai dirigenti.
Art.38. Scioglimento dell’associazione e devoluzione dei beni. Loscioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con lemodalità e le maggioranze previste dell’art. 20, comma 2 dellostatuto.
In caso di estinzione o scioglimento ilpatrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i socima, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea,sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficioregionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salvadiversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzosettore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili eriserve ai soci. L’Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrareal predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r osecondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo2005, n. 82.
Art. 39. Norma finale. Per quanto non previsto dal presentestatuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative inmateria, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs117/2017 e alle loro eventuali variazioni.